Legge 104

La legge 104/92 ribadisce che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap (art.12 c.4); non esistono, pertanto, condizioni strutturali o professionali, che possano precludere l’accesso alla frequenza scolastica di ogni ordine e grado, degli alunni con disabilità. Le istituzioni scolastiche, quindi, nella loro autonomia scolastica e flessibilità organizzativa, devono  predisporre  le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

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